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La cabala – in senso esteso – indica l’arte di predire il futuro tramite numeri e simboli, mentre nel linguaggio comune allude a intrigo o imbroglio.
La cifra dei dieci milioni di abitanti ci riporta dapprima indietro di quasi sessant’anni; a quando il ticinese professor Francesco Kneschaurek, ordinario dell’Università di San Gallo, formulò le sue previsioni sullo sviluppo economico e territoriale della Svizzera. Tra gli scenari per l’anno 2000 si evocava quello dei dieci milioni di abitanti. Oggi questa cifra si ripresenta: non più come obiettivo indicativo (rivelatosi errato), ma come linea rossa per il 2050 (probabilmente velleitaria) nell’iniziativa UDC “No a una Svizzera da 10 milioni!”, sulla quale voteremo il 14 giugno. Da qui il ricorso alla cabala per interpretare cosa ci sia di valido o di nascosto in questa quasi simbolica cifra.
Lo scenario 2000 va letto in riferimento alle «Trentes années glorieuses» del secondo dopoguerra. Esse ci avevano dato una forte crescita, certo benvenuta, ma piuttosto incontrollata. Per esempio, sia per i forti flussi migratori – basti ricordare le iniziative antistranieri di Schwarzenbach (tutte bocciate) – sia per l’inesistenza di una politica di sviluppo territoriale del Paese.
I dieci milioni di Kneschaurek non erano fuori luogo; andavano solo ponderati. Si tradussero in una pianificazione territoriale piuttosto generosa. Per esempio, nell’allestimento dei Piani regolatori comunali, spesso sovradimensionati. Anche se questa non è la sede per un giudizio, fa stato l’esistenza allora di una politica capace di una visione aperta, ancora fiduciosa nel progresso e nella capacità dell’Ente pubblico di tentare una via costruttiva, sia pur indicativa, per il bene di tutti.
L’iniziativa popolare federale “No a una Svizzera da 10 milioni!” ci sembra invece il rovescio della medaglia. Sia pur da inserire in un nuovo articolo della Costituzione (Art. 73°) sotto il cappello dello “Sviluppo sostenibile della popolazione”, essa appare ben diversa nella sostanza. Tutta da scoprire nelle disposizioni d’applicazione (Art. 197 n. 15). In particolare, nei provvedimenti contro l’asilo e il ricongiungimento familiare; la rinegoziazione degli accordi internazionali che favoriscono la crescita della popolazione, fino alla probabile denuncia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE. L’obiettivo nascosto per mandare all’aria i nuovi accordi “bilaterali III” al vaglio del Parlamento e su cui voteremo nel 2027/28. Intanto gli argomenti mandati agli elettori mirano ai nervi scoperti: criminalità, affitti, traffico, costi sociali. Fattori che certo esistono, ma che non si possono affrontare con semplici equazioni di causa ed effetto.
Speriamo in bene, ma il tutto sembra appartenere alla dimensione della cabala.
Remigio Ratti
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Iniziativa popolare federale No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 73a Sviluppo sostenibile della popolazione
1 Prima del 2050 la popolazione residente permanente della Svizzera non può superare i dieci milioni di abitanti. Dal 2050 il Consiglio federale può, mediante ordinanza, innalzare ogni anno il limite nella misura dell’incremento naturale. La Confederazione assicura che tale limite sia rispettato.
2 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per uno sviluppo sostenibile della popolazione, volti in particolare a proteggere l’ambiente e nell’interesse della conservazione duratura delle basi naturali della vita, dell’efficienza delle infrastrutture, dell’assistenza sanitaria e delle assicurazioni sociali svizzere.
3 La popolazione residente permanente si compone dei cittadini svizzeri con domicilio principale in Svizzera e dei cittadini stranieri con un titolo di soggiorno di almeno 12 mesi o che risiedono in Svizzera da almeno 12 mesi.
Art. 197 n. 152
15. Disposizione transitoria dell’art. 73a (Sviluppo sostenibile della popolazione)
1 Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera i nove milioni e mezzo di abitanti prima del 2050, per garantire il rispetto del limite di cui all’articolo 73a capoverso 1 il Consiglio federale e l’Assemblea federale, nell’ambito delle loro competenze, prendono provvedimenti riguardanti in particolare il settore dell’asilo e del ricongiungimento familiare. Il Consiglio federale sottopone un disegno di legge in tal senso all’Assemblea federale. Dal momento del superamento del limite, alle persone ammesse provvisoriamente non sono accordati permessi di dimora o di domicilio né la cittadinanza svizzera o altri diritti di rimanere. Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Per garantire il rispetto del limite di cui all’articolo 73a capoverso 1, il Consiglio federale si adopera inoltre per rinegoziare gli accordi internazionali che favoriscono la crescita della popolazione, siano essi giuridicamente vincolanti o meno, oppure per negoziare clausole d’eccezione o di salvaguardia. Se un accordo prevede simili clausole, il Consiglio federale le invoca.
2 Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera il limite di cui all’articolo 73a capoverso 1, il Consiglio federale e l’Assemblea federale prendono tutti i provvedimenti a loro disposizione perché questo sia rispettato. Il capoverso 1 si applica per analogia. Devono tuttavia essere denunciati il prima possibile gli accordi internazionali ai sensi del capoverso 1, in particolare il Patto mondiale del 19 dicembre 2018 per una migrazione sicura, ordinata e regolare (Patto globale ONU sulla migrazione), sempre che la Svizzera lo abbia firmato. Se, due anni dopo il primo superamento, il limite di cui all’articolo 73a capoverso 1 non è ancora rispettato e non è stato possibile negoziare o invocare alcuna clausola d’eccezione o di salvaguardia che ne garantisca il rispetto, l’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) deve essere denunciato il prima possibile.
3 Entro un anno dall’accettazione dell’articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d’esecuzione. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale.