Coronavirus

I grandi eventi nel Cantone Ticino

COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)

Il Consiglio federale ha deciso nella sua seduta odierna di confermare – al termine della consultazione con i Cantoni – una serie di allentamenti che riguardano i grandi eventi. Il piano di riapertura prevede tre fasi:

Prima fase: manifestazioni pilota dal 1° giugno 2021

Dal 1° giugno sono possibili manifestazioni pilota con non più di 600 persone al chiuso, come proposto in sede di consultazione. All’aperto possono partecipare fino a 1000 persone, invece delle 600 previste inizialmente. Per Cantone possono essere organizzate fino a cinque manifestazioni pilota (invece che tre). Affinché i Cantoni possano autorizzare le prime manifestazioni il più presto possibile, la pertinente ordinanza entra in vigore già domani, giovedì 27 maggio. Per le manifestazioni che si svolgono all’aperto e in cui i partecipanti restano seduti è revocato l’obbligo d’indossare la mascherina.

 

Seconda fase: grandi manifestazioni dal 1° luglio 2021

Dal 1° luglio sono nuovamente possibili le grandi manifestazioni. Il numero massimo di partecipanti al chiuso resta limitato a 3000, come proposto dal Consiglio federale. All’aperto, invece, sono consentite fino a 5000 persone (invece delle 3000 proposte inizialmente), ma vige l’obbligo di stare seduti e la capienza degli spazi è limitata a due terzi. Alle manifestazioni all’aperto in cui il pubblico resta in piedi (es. open air) sono consentite al massimo 3000 persone, con una capienza degli spazi ridotta a metà e l’obbligo di indossare la mascherina. L’accesso alle grandi manifestazioni è limitato alle persone completamente vaccinate, guarite dal Covid-19 oppure risultate negative a un test effettuato di recente. In questo contesto verrà impiegato, non appena disponibile, il certificato Covid.

 

Terza fase: grandi manifestazioni dal 20 agosto 2021 con 10’000 persone

Dal 20 agosto sono nuovamente consentite le grandi manifestazioni con fino a 10’000 persone. In sede di consultazione era stato proposto il 1° settembre. Per le manifestazioni al chiuso non vi saranno più limitazioni della capienza dei locali e per quelle all’aperto, con obbligo di stare seduti, non è più prevista alcuna limitazione del numero di partecipanti. Questa terza fase è strettamente legata al passaggio alla fase di stabilizzazione, che ha inizio quando saranno state vaccinate tutte le persone che lo desiderano.

 

Scudo protettivo: ridotte franchigia e aliquota percentuale

Per sostenere le manifestazioni d’importanza sovracantonale, nella sessione primaverile del 2021 il Parlamento ha introdotto un cosiddetto “scudo protettivo” per il settore interessato. In questo modo possono essere pianificate manifestazioni pubbliche prima che sia chiaro se la situazione epidemiologica ne permetterà lo svolgimento. La Confederazione e i Cantoni partecipano ai costi non coperti delle manifestazioni che devono essere annullate o rinviate per motivi epidemiologici.

Per avere diritto a questa indennità, una manifestazione pubblica deve essere stata autorizzata dal Cantone e assoggettata allo scudo protettivo. La cerchia dei visitatori deve inoltre provenire anche da Cantoni diversi da quello in cui si svolge la manifestazione e alle singole giornate devono partecipare almeno 1000 persone.

L’organizzatore deve assumersi fino a 5000 franchi dei costi non coperti di una manifestazione (franchigia) e il 10 per cento dell’importo restante (aliquota percentuale). In seguito alla consultazione, il Consiglio federale ha ridotto la franchigia e l’aliquota percentuale. Se i Cantoni sostengono la metà dei costi non coperti, la Confederazione ne assume l’altra metà. La partecipazione ai costi di Confederazione e Cantoni ammonta al massimo a 5 milioni di franchi per manifestazione. Questo disciplinamento si applica alle manifestazioni svolte tra il 1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022. Per la sua attuazione deve ancora essere creata una base legale nella maggior parte dei Cantoni.

 

Fiere specialistiche e fiere aperte al pubblico

Le limitazioni della capienza per lo svolgimento di grandi fiere specialistiche e di grandi fiere aperte al pubblico devono essere definite analogamente a quelle previste per i centri commerciali. Affinché anche queste manifestazioni possano beneficiare dello scudo protettivo, devono essere autorizzate dai Cantoni.

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